di Marzia Stefani
La Suprema Corte ha stabilito (sezione lavoro, sentenza 21 gennaio – 19 marzo 2009 n.6684) che la pensione di reversibilità debba riconoscersi anche al coniuge separato per colpa o con addebito
Ciò in quanto si è ritenuto necessario equiparare quest’ultimo al coniuge superstite, separato o non, in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dell’assegno.
Ne consegue che, stante la sentenza della Corte Costituzionale n.28 del 1987 (che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.24 L.153/69) ed in mancanza di un intervento normativo sul punto, il titolo della separazione non potrà assurgere ad elemento giustificativo di un diversificato trattamento.
La sentenza n.6684/2009, peraltro, ha confermato un orientamento precedentemente espresso dalla Corte di Cassazione (n.11428/2004, n.15174/2005).
Avv. Marzia Stefani
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